ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI ARNOLFO DI CAMBIO

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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“BLAISE PASCAL” – “ARNOLFO DI CAMBIO”

SEDE ASSOCIATA ISTITUTO TECNICO STATALE
PER GEOMETRI “A. DI CAMBIO” – PERUGIA

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

 

TITOLO PRIMO

 

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1  La comunità scolastica

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica, è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

 In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la realizzazione al diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze.

 La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

 

Art. 2  Patto educativo di corresponsabilità

Il patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto fra Istituzione Scolastica, studenti e famiglie. Il Patto viene sottoscritto dai genitori e dagli studenti nel corso delle attività di accoglienza del primo anno, e in caso di iscrizione tardiva al momento dell’inserimento in classe.

È elaborato dal Consiglio di Istituto, su predisposizione del Dirigente Scolastico, e può essere rivisto annualmente in caso il Consiglio ne ravvisi l’opportunità: altrimenti rimane tacitamente confermato.

TITOLO SECONDO

DIRITTI

 

Art.3  Diritto alla formazione

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

 

Art. 4  Riservatezza e trasparenza

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

 

Art. 5  Partecipazione

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente Scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza.  

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola, gli studenti possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

 

Art. 6  Apprendimento

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

 

Art. 7  Intercultura

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

 

Art. 8  Servizi

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione della dispersione scolastica, attraverso l’istituzione in corso d’anno di opportuni corsi, piani di lavoro individualizzati e specifici progetti;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; a tal fine la scuola elabora specifici progetti;

e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

 

Art .9  Associazionismo

La scuola garantisce l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe e di Istituto.

È garantito l’esercizio del diritto di associazione all’interno della scuola, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all’interno della scuola stessa, nonché l’utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. Gli studenti promotori delle suddette iniziative sono tenuti a presentare specifica richiesta al Consiglio di Istituto, cui spetta l’autorizzazione.

 

TITOLO TERZO

DOVERI

Art. 10  Obblighi

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni Io stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’Art 1

 

Art. 11  Disposizioni organizzative

a) Al suono della prima campanella, gli alunni accedono ordinatamente alle rispettive classi.

b) Gli studenti sono tenuti a restare nei locali loro assegnatI per la lezione (aule o laboratori) per il periodo che va dall’inizio al termine delle lezioni (fatta eccezione per l’intervallo); eventuali uscite dall’aula in momenti diversi da quelli dedicati alla ricreazione, devono essere effettuate singolarmente con l’autorizzazione dell’insegnante; gli studenti sono tenuti a restare all’interno dell’aula loro assegnata durante il cambio d’ora.

c) La ricreazione è un momento di pausa dell’attività didattica durante il quale è richiesto un comportamento corretto.

d) Le alunne e gli alunni sono tenuti a servirsi esclusivamente dei servizi igienici loro riservati.

e) Gli studenti sono tenuti a mantenere l’ordine e la pulizia nelle classi, nei corridoi e in tutti i locali della scuola.

f) Gli studenti sono tenuti, nei vari momenti della vita scolastica, a rispettare le indicazioni del Dirigente Scolastico, dei docenti e del personale non docente.

g) E’ vietato fumare all’interno dell’edificio scolastico (aule, corridoi, bagni).

 

Art. 12 Comportamenti

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, a non danneggiare banchi, sedie e altre suppellettili, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, rispettando l’ambiente di vita e di lavoro.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita nella scuola.

 

TITOLO QUARTO

DISCIPLINA

La violazione dei doveri configura mancanza disciplinare

 

Art. 13  Mancanze disciplinari

Ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 249/98, si configurano quali mancanze disciplinari i seguenti comportamenti.

a) ritardi non giustificati

b) assenze non giustificate

c) assenze ripetute

d) assolvimento saltuario degli impegni di studio

e) comportamenti lesivi dell’altrui dignità e personalità

f) comportamenti che ledano l’esercizio della libertà di apprendimento e/o di insegnamento o che limitino od impediscano il regolare svolgimento delle attività;

g) inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza;

h) comportamenti che mettano in pericolo integrità o ledano il patrimonio scolastico comprese le strutture, i macchinari, i sussidi didattici.

i) comportamenti lesivi della qualità della vita nella scuola e della accoglienza dell’ambiente scolastico (rumore, rifiuti, fumo, ecc.)

j) compimento di reati o atti che mettano in pericolo l’incolumità delle persone.

 

Art. 14  Provvedimenti disciplinari

Allo studente che realizzi comportamenti configurabili quali mancanze disciplinari, sono irrogate le seguenti sanzioni:

a) ammonizione verbale

b) ammonizione scritta

d) attività diretta alla riparazione dei danni causati al patrimonio scolastico per il ripristino della funzionalità o estetica dei beni danneggiati (fuori dagli orari di lezione);

e) allontanamento dalla comunità scolastica.

 

Art. 15  Organi competenti, fattispecie e procedure

L’ammonizione verbale è inflitta dal docente o dal Dirigente Scolastico

L’ammonizione scritta è inflitta dal Dirigente Scolastico sulla base di fatti accertati direttamente o di un rapporto scritto del docente.

 In caso di comportamenti che ledano il patrimonio scolastico comprese le strutture e i sussidi didattici il Dirigente Scolastico applica la sanzione della riparazione del danno, che può consistere nella riparazione diretta del danno,  in una cifra da versare all’Istituto di ammontare pari al valore del danno oggettivamente accertato, o in servizi da effettuare a beneficio della comunità scolastica. Quest’ultima tipologia di sanzione può anche essere inflitta dal Consiglio di Classe in aggiunta all’allontanamento dalla comunità scolastica. Qualora sia impossibile individuare il diretto responsabile del danno, la classe o le classi che hanno utilizzato il bene danneggiato, ovvero l’intera comunità degli studenti, è responsabile del danno ed è tenuta a risarcirlo. È fatta salva altra diversa responsabilità eventualmente accertata. In caso di infrazioni disciplinari reiterate o di entità giudicata grave si applica la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica. La sanzione, di durata non superiore a 15 giorni, è inflitta dal Consiglio di Classe, comunicata alla famiglia e menzionata nel fascicolo personale dell’alunno.

In caso di compimento di atti che mettano in pericolo l’incolumità delle persone, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità della situazione di pericolo. In tale ipotesi, il Consiglio di Classe può deliberare l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

In caso di recidiva rispetto a quanto rapportato al comma precedente, in caso di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siamo esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica  con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.

Nei casi in cui l’Autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella scuola, lo studente può iscriversi ad altro Istituto.

 

Art. 16  Audizione

Lo studente, prima che venga irrogata la sanzione, è sempre invitato ad esporre le proprie ragioni

 

Art.17  Attività sostitutive

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire i provvedimenti disciplinari in attività in favore della comunità scolastica. Il tipo di attività (pulizia, manutenzione, biblioteca, ecc.), i tempi e le modalità del suo svolgimento, saranno di volta in volta stabilite dal Dirigente Scolastico, dopo aver sentito lo studente ed eventualmente il docente interessato. In ogni caso le attività sostitutive non possono svolgersi durante le ore di lezione.

 

Art.18   Provvedimenti disciplinari e credito scolastico

L’applicazione delle sanzioni rappresenta un elemento che può determinare  la riduzione del credito scolastico  all’interno della fascia di pertinenza nell’anno nel quale la sanzione è inflitta.

 

Art. 19  Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari  è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione, all’ Organo di garanzia, che decide entro 10 giorni.

 

Art. 20 Organo di garanzia

L’organo di garanzia interno è costituito dalla Giunta Esecutiva

L’organo di garanzia deve riunirsi entro 5 giorni dal deposito del ricorso. Qualora un membro dell’organo sia in conflitto di interessi, si asterrà dal partecipare ai lavori. L’organo delibera in via definitiva adottando ogni iniziativa idonea a pervenire ad un’equa decisione, compresa l’audizione dello studente, di eventuali testimoni, l’acquisizione di documenti, ecc.  L’organo di garanzia decide anche, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R 249/98 modificato con DPR 235/07).

 

Art. 21 Protezione dei dati personali

È vietato l’utilizzo di fotocamere, videocamere e registratori vocali, inseriti all’interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, in assenza di un esplicito consenso manifestato dagli interessati. Coloro che non rispettano gli obblighi di preventiva informativa commettono una violazione punita con una sanzione amministrativa.

 

Art. 22 Telefoni Cellulari

È vietato l’utilizzo dei telefoni cellulari nei locali scolastici durante le attività didattiche. I docenti e gli studenti possono chiedere al Dirigente Scolastico l’autorizzazione a tenerli accessi, tassativamente silenziati, solo nel caso di necessità di essere immediatamente reperibili per gravi motivi  documentabili. L’autorizzazione può essere concessa dal Dirigente Scolastico anche ad alcuni docenti (per esempio i docenti collaboratori) per esigenze di servizio.

Gli studenti sorpresi ad utilizzare il telefono cellulare sono soggetti al sequestro del cellulare stesso, che sarà restituito ai genitori. L’uso improprio del cellulare costituisce mancanza disciplinare ed è soggetto a sanzioni.

 

TITOLO QUINTO

ASSEMBLEE STUDENTESCHE

 

 Art. 23 Assemblea di Istituto

L’Assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o del 10% degli studenti.

 La raccolta di firme per la convocazione dell’assemblea deve rispettare la libertà di decisione dei singoli studenti.

 La richiesta con l’indicazione dell’ordine del giorno e della data dell’assemblea deve essere presentata al Dirigente Scolastico con un anticipo almeno di cinque giorni.

 Il Dirigente Scolastico preavviserà le famiglie degli studenti della data e del locale in cui si terrà l’assemblea.

 L’Assemblea di Istituto può avere luogo una volta al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata.

 Sono consentite assemblee al di fuori delle ore di lezione e comunque subordinate alla disponibilità dei locali e alla autorizzazione del Dirigente Scolastico.

 Non può essere tenuta nessuna assemblea nelle ore di lezione nei trenta giorni precedenti la chiusura dell’anno scolastico.

 L’assemblea deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento; deve nominare un Presidente  e un Segretario la cui carica potrà essere annuale o temporanea.

 Durante l’assemblea sarà redatto un verbale sottoscritto dallo studente che ha presieduto l’assemblea, dal quale risulti l’andamento della discussione, i termini e i risultati delle votazioni sulle proposte che sono state dibattute.

 A non più di due  assemblee all’anno, previa delibera favorevole del Consiglio di Istituto, gli studenti potranno chiedere la partecipazione di esperti di problemi sociali, artistici, culturali, scientifici e professionali per approfondire temi già oggetto di discussione con gli insegnanti.

 Gli studenti potranno chiedere, a maggioranza assoluta, che le ore destinate all’assemblea vengano utilizzate per lavori di gruppo, seminari o altre attività culturali.

 All’assemblea hanno diritto di assistere il Dirigente Scolastico o un suo delegato e gli insegnanti che lo desiderano.

 Il Dirigente Scolastico ha poteri di intervento nei casi di violazione di regolamento o constatata impossibilità di ordinato svolgimento della assemblea.

 L’Assemblea di istituto, in relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, può articolarsi in assemblea di classi parallele.

 

 Art 24 Assemblee di classe

Lo svolgimento delle assemblee di classe è soggetto alle  seguenti procedure:

1)     l’assemblea va richiesta con almeno cinque giorni di anticipo utilizzando l’apposito modulo disponibile in Segreteria;

2)     la richiesta deve contenere l’ordine del giorno e deve essere firmata in calce dagli alunni richiedenti e dai docenti nelle cui ore si svolge; l’assemblea di classe viene di volta in volta tenuta in diversi giorni della settimana, durante l’anno scolastico:

3) è consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese; non possono aver luogo assemblee durante il mese conclusivo dell’anno scolastico;

4) la richiesta va presentata al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, che non concederanno assemblee le cui richieste non abbiano ottemperato alla regolamentazione di cui sopra, salvo casi particolari ;

5) il docente in servizio potrà restare in aula e collaborare per l’ordinato svolgimento dei lavori; qualora ravvisi l’impossibilità di un ordinato svolgimento, potrà in qualunque momento sospendere l’assemblea stessa.

 

TITOLO SESTO

VIAGGI  ISTRUZIONE

 

Art 25 Durata viaggi istruzione

classi prime: una o più uscite della durata di un solo giorno al massimo

classi seconde: un viaggio della durata di due notti e tre giorni al massimo

classi terze: un viaggio della durata di cinque notti e sei giorni al massimo (anche all’estero) per le classi terminali; per le altre un viaggio della durata di tre notti e quattro giorni al massimo

classi quarte: Progetto settimana sulla neve (sette notti e sei giorni al massimo) oppure  un viaggio della durata di quattro notti e cinque giorni al massimo in Italia

classi quinte: un viaggio della durata di cinque notti e sei giorni al massimo in una città europea

 

art. 26 Modalità di definizione partecipazione.

All’atto della individuazione della meta, viene comunicato con circolare l’invito alle famiglie a comunicare l’adesione

Se si raggiunge il quorum dei partecipanti, si procede alla richiesta di preventivo, alla comparazione e all’individuazione della migliore offerta

Prima di procede ad assegnare l’incarico, viene comunicato alle famiglie l’importo e la quota da versare come acconto entro un termine definito

Si procede al contratto di assegnazione solo in presenza del versamento della totalità degli acconti richiesti.

Minimo di partecipati per classe: due terzi

 

 

TITOLO SETTIMO

LABORATORI INFORMATICI

 

Art. 27 Fruizione laboratori informatici

L’Istituto promuove la piena fruizione ai fini didattici dei laboratori informatici da parte degli studenti e dei docenti. Tale utilizzo, compatibile con le risorse umane disponibili (docenti e assistenti tecnici) deve garantire la conservazione dei beni e delle attrezzature presenti nei laboratori.

I docenti che utilizzano i laboratori sono tenuti a portare a conoscenza degli alunni il presente regolamento.

Gli utenti dovranno comunque attenersi anche alle ulteriori e specifiche disposizioni che potranno essere impartite dal Dirigente Scolastico.

 

Art. 28 Utilizzo e orario

Hanno priorità nell’uso dei laboratori i docenti delle discipline per le quali l’ordinamento vigente ne prevede l’utilizzo, e le attività della cosiddetta Terza Area. Le ore rimaste non impegnate possono essere prenotate dai docenti delle altre materie, con almeno tre giorni di anticipo, in accordo con l’assistente tecnico.

 

Art. 29  Accesso ai laboratori

I laboratori sono aperti secondo l’orario predisposto all’inizio dell’anno scolastico.

In caso di non utilizzo i locali restano chiusi a chiave; il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito dall’assistente tecnico quando non è utilizzato. All’inizio della giornata gli assistenti tecnici provvedono all’apertura dei laboratori e all’accensione dei computer.

L’accesso degli alunni ai laboratori al di fuori delle attività curricolari è consentito solo per attività inserite nel POF, alla presenza di un docente che ne assume la responsabilità.

Il docente firma l’apposito registro di presenza e si impegna a vigilare sulle attrezzature e sul comportamento degli alunni.

I docenti interessati saranno avvertiti tempestivamente di eventuali variazioni di orario di utilizzo imposte da sopraggiunte necessità.

I docenti che hanno bisogno di utilizzare un computer per motivi di servizio possono utilizzare le postazioni presenti nei laboratori non impegnati da classi o la postazione in aula docenti.

I laboratori potranno essere utilizzati per corsi esterni di formazione tenuti da Enti esterni o dall’USR. In tal caso il docente dei corsi esterni si dovrà fare carico del corretto uso delle macchine e della strumentazione.

È vietato al personale non autorizzato l’accesso agli armadi dei laboratori. Solo l’amministratore di rete è autorizzato ad accedere al server.

Non è consentito l’uso dei locali dei laboratori per lo svolgimento di assemblee di classe o di attività analoghe, comunque non attinenti all’uso tecnico – didattico del laboratorio. Qualsiasi attività deve comunque essere svolta in presenza del docente.

 

Art. 30 Gestione tecnica e didattica

La gestione tecnica del laboratorio spetta agli assistenti tecnici che provvedono ad alimentare e regolare le apparecchiature e a configurare il sistema operativo e i programmi. È compito dell’assistente tecnico controllare che il materiale di consumo necessario allo svolgimento delle lezioni non venga ad esaurirsi e provvedere tempestivamente alla segnalazione al DSGA per il ripristino della scorta. Per quanto non specificato si fa riferimento al CCNL.

Ai docenti compete la conduzione delle lezioni nei laboratori; l’utilizzo dei laboratori deve essere coerente con la programmazione didattica.

Durante lo svolgimento della lezione la vigilanza sugli alunni in merito all’uso delle attrezzature e dei pacchetti applicativi è garantita dal docente; a nessun alunno è consentito di usare materiale o attrezzature estranee alle esercitazioni in atto.

Art. 31 Assegnazione delle postazioni

All’atto del primo ingresso in laboratorio all’inizio dell’anno scolastico il docente consegna all’assistente tecnico la mappa di assegnazione delle postazioni del laboratorio agli alunni componenti la classe.  Tale assegnazione,univoca tra ciascuna postazione e ciascun alunno, deve essere rispettata in tutti i successivi accessi al laboratorio. In caso di impossibilità di assegnazione univoca, l’insegnate avrà cura di formare i gruppi di lavoro e di assegnare a ciascuno di questi una postazione; è tenuto a mantenere nel tempo tale assegnazione compatibilmente con le attività didattiche previste. Gli alunni sono responsabili dei posti a loro assegnati e delle attrezzature che hanno in uso. Al posto docente possono accedere esclusivamente il docente e l’assistente tecnico.

 

Art. 32 Risarcimento danni

L’alunno è tenuto a verificare all’inizio della lezione l’integrità delle attrezzature e a segnalare eventuali guasti o disfunzioni. Se al termine delle lezioni saranno rilevati danni alle attrezzature o all’arredo, il costo della riparazione o dell’acquisto di nuova attrezzatura sarà addebitato all’alunno assegnatario della postazione; in caso non sia possibile individuare il responsabile, sarà addebitato all’intera classe. In caso un danno sia rilevato all’inizio della lezione, saranno ritenuti responsabili fli studenti dell’ultima classe che abbia precedentemente utilizzato il laboratorio.

 

Art. 33 Utilizzo di Internet

L’accesso ad Internet è controllato ed è ammesso unicamente a scopi didattici e per la manutenzione fa parte dei tecnici.

Quando le postazioni sono abilitate al collegamento, il docente è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo di Internet da parte degli alunni. Laddove alunni effettuino accesso a siti che non hanno alcuna valenza didattica e di contenuto diseducativo, il docente ha l’obbligo di ammonire per iscritto tali alunni sul registro di classe e di interrompere l’attività che prevede il collegamento ad Internet.

Gli assistenti tecnici hanno il compito di monitorare per ciascuna classe e per ciascun alunno i siti web visitati. In caso di riscontro di accessi a siti che non hanno alcuna valenza didattica e di contenuto diseducativo, gli assistenti devono segnalare il caso al Dirigente Scolastico per i provvedimenti del caso.

Non è possibile utilizzare applicazioni di messaggeria istantanea, posta elettronica per uso personale e giochi.

 

Art. 34 Software

È assolutamente vietato introdurre programmi sprovvisti di licenza d’uso acquistata dall’Istituto ed eseguire duplicazioni di software. i programmi autorizzati devono essere installati dall’assistente tecnico su indicazione del docente responsabile previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. È vietato alterare in qualsiasi modo la configurazione del disco rigido del computer o cancellare il software installato. Nel caso fosse necessario mantenere l’archiviazione sul disco rigido di files di lavoro, è obbligatorio collocarli in una sottodirectory con nome di docente e classe. Tutti i lavori presenti sul disco fisso, estranei al software in dotazione, saranno periodicamente cancellati. Al  termine dell’anno scolastico sarà effettuato il controllo di tutti i computer. È  vietato l’uso delle attrezzature dell’aula per la riproduzione di materiale.

 

Art.35 Scansione antivirus dei supporti rimovibili

Gli studenti e i docenti non possono utilizzare supporti rimovibili, quali floppy disk, CD rom, pen drive , in loro possesso, senza prima effettuare una scansione con il programma antivirus disponibile, chiedendo la collaborazione dell’assistente tecnico. L’inosservanza di tale norma può contribuire a diffondere virus all’intera rete, per cui in caso di danno alle macchine e/o ai dati il responsabile dell’infezione sarà perseguito disciplinarmente.

 

Art. 36 Stampanti e menu di Office

La stampa deve essere effettuata silo in caso di necessità didattica, evitando lo spreco di carta e di toner. Non si deve utilizzare una stampante diversa da quella configurata e non deve essere variata la configurazione della stampante.

I menu di Office non devono subire variazioni: devono restare attive le barre dei menu standard e la posizione delle icone deve rimanere invariata.

 

Art. 37 Sicurezza

Tutti gli utenti del laboratorio devono conoscere le norme di sicurezza e i piani di evacuazione.  È opportuno che i docenti prevedano che gli alunni apri – fila e i serra – fila occupino i posti più vicini alle porte.

Art. 38 Divieti

In base alla normativa vigente nei laboratori è vietato fumare. È vietata altresì la consumazione di bevande e  merende, sia per motivi di igiene che per evitare danni alla apparecchiature.

I cellulari devono restare rigorosamente spenti poiché potrebbero causare danni alle macchine.